Il Codice Penale pone la distinzione tra autoritá e funzionari, creando le seguenti definizioni:
Autoritá: Membro di un ente pubblico, di un Tribunale o di un Ordine che detiene il controllo o esercita la sua propria giurisdizione. In tutti i casi, bisogna considerare i membri del Congresso dei Diputati, del Senato, del Parlamento delle singole Comunitá Autonome, del Parlamento Europeo, del Pubblico Ministerio, dell’Autoritá Tributaria ecc..
Funzionari: Realizzano compiti pubblici per conto delle Autoritá e per loro volontá.
I tutti i casi, si considerano atti di attentato contro la Pubblica Amministrazione, tutti qui reati commessi contro docenti ed operatori sanitari nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche.