IL PROCEDIMENTO CIVILE

In Spagna esistono differenti tribunali. Ci sono alcuni tribunali che si occupano dei procedimenti civili, altri dei casi penali e altri ancora di quelli in materia di diritto del lavoro e amministrativo. Sono previsti poi, dei tribunali specializzati come quelli che si occupano di diritto penitenziario, dei minori o di diritto commerciale. La questione si affronterá in un tribunale o nell’altro a seconda della materia, delle funzioni assegnate ad ogni tribunale e del luogo in cui deve svolgersi il giudizio.

In particolare, nel procedimento civile i diversi tipi di tribunale dove si dirimono le questioni sono:

  • Il giudice di pace.

  • Il tribunale di primo grado.

  • I tribunali delle imprese.

  • Le corti d’appello.

  • Le camere civili e penali dei Tribunali Superiori della Giustizia.

  • La camera prima, sezione civile, della Corte Suprema.

Giudizio ordinario.

Prima della presentazione della domanda, puó accadere che manchino dati essenziali per mettere in moto il processo, cosí come la possibilitá di sollecitare un Atto di Conciliazione, che ha come finalità o evitare il contenzioso oppure accedere ad una serie di dati, contenuti e documenti essenziali a sostegno della futura pretesa. Per dare impulso a qualsiasi procedimento sará necessario presentare ricorso attraverso una domanda. Una volta presentata la domanda, si valuta la sua ammissibilità.

Ricevuta una notificazione della citazione in giudizio, il convenuto potrá o no contestare la domanda e in tal caso sará considerato contumace, oppure puó contestarla mediante atto scritto di costituzione con il quale si oppone alla pretesa dell’attore, argomentando le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la posizione che difende.

Udienza preliminare.

L’udienza preliminare é un’udienza o un atto orale, oppure una successione di atti orali le cui finalitá possono essere:

  1. In primo luogo, un accordo o una transazione tra le parti che eviti il processo.

  2. Successivamente, ha la funzione di esaminare e risolvere tutte le questioni processuali che sono state sollevate dal convenuto mediante domanda riconvenzionale, oppure quelle che puó sollevare l’attore in seguito alle questioni sollevate dal primo (reconventio reconventionis).

  3. Inoltre, l’udienza serve affinché le parti stabiliscano qual é l’oggetto della controversia (thema decidendum), cosí come quali sono i fatti controversi sui cuali si concentreranno le prove.

  4. In aggiunta a queste attività di specificazione, le parti dovranno manifestare la loro posizione riguardo i documenti, i pareri e le relazioni presentate con gli atti di domanda e opposizione.

  5. Come atto conclusivo dell’udienza preliminare, il giudice citerá le parti giá costituite e tutte le altre parti tenute ad intervenire nel giudizio (litisconsorti necessari), per il giorno e l’ora in cui inzieranno le sessioni del processo, che dovrá celebrarsi entro il termine di un mese dalla conclusione dell’udienza preliminare.

     

Processo verbale

 

Il procedimento di giudizio verbale è il processo adeguato per trattare le cause relative a domande di quantità non superiori a 6.000 euro, sempre che non sia più adeguato il giudizio ordinario per la materia trattata. La domanda si potrà proporre attraverso un modulo standard quando la quantità rivendicata non ecceda i 2000 euro, non essendo necessaria l’assistenza dell’avvocato nè del procuratore. Nella pratica spesso si svolgono mediante processo verbale, in ogni caso, i seguenti ricorsi:

 

Procedimento di sfratto per mancato pagamento del canone di affitto o per scadenza del contratto di locazione.

Tutela diretta a recuperare il possesso di una proprietà ceduta in uso. Tutela possessoria e similari.

Tutela diretta ad ottenere l’efficacia di un diritto reale registrato.

Tutela relativa a debiti alimentari.

Tutela in materia di vendita a termine di beni mobili o leasing finanziari.

Ci sono anche altri ricorsi che devono essere svolti con questo procedimento. Allo stesso modo, in ragione della materia, alcuni ricorsi devono essere svolti in giudizio ordinario quando sono inferiori a 6.000 EUR.

CELEBRAZIONE DI UDIENZA – Processo verbale.

1-. Lettera di domanda succinta. 2-. Decreto di ammissibilità della domanda. 3-. Contestazione. 4-. Presentazione delle prove, nel termine di 3 giorni, elenco dei testimoni, testimonianze scritte e perizie. 5-. Inammissione della prova e ricorso. 6-. Celebrazione dell’udienza, conferma della domanda, contestazioni, produzione delle prove. 7-. Sentenza.

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